Com’è noto, con il d.L. 23 luglio 2021, n. 105, il regime ad oggi previsto per i lavoratori fragili ha subito delle proroghe.
Nella specie, il lavoratore fragile potrà continuare a svolgere la propria attività in smart working - laddove, come ovvio, vi sia possibilità di farlo - solo fino al 31 ottobre 2021.
Qualora, invece, si tratti di mansioni per le quali non sia prevista una modalità di svolgimento agile, il lavoratore potrà comunque essere dichiarato non idoneo alle attività in presenza. Tuttavia, in tal caso, l’assenza non sarà equiparata più al ricovero ospedaliero. Ed infatti, l’assenza da lavoro per fragilità sarà a tutti gli effetti sottoposta al medesimo trattamento ad oggi previsto per la malattia (con conseguente computo del periodo di comporto; visite fiscali etc.).
Tanto è possibile evincere dal messaggio INPS n. 2842 del 6 agosto 2021.
Alla luce di quanto sopra precisato, ricordo che i lavoratori che ritengano di versare in stato
di fragilitàpossono fare richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale allo scrivente Medico competente.
A tal uopo, tutta la documentazione medica a supporto della richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , specificando mansione, Istituto di appartenenza e status vaccinale.
Cordiali saluti
Dott. Federico G. Nalis